Bilateralità e Enti Bilaterali
Un ente bilaterale è un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita da associazioni di datori di lavoro e sindacati, con l'obiettivo di fornire servizi e prestazioni in ambiti come la formazione e l'assistenza sanitaria. Questi enti sono regolati dai contratti collettivi.
Fonti Normative
Art. 2, lett. h), d.lgs. 276/2003
Circolare 43/2010 del Ministero del Lavoro
Approfondimento: Ruolo e Funzioni degli Enti Bilaterali
Gli enti bilaterali rappresentano un punto di incontro tra datori di lavoro e lavoratori, facilitando la collaborazione tra le parti sociali. Regolati dal d.lgs. 276/2003, essi si occupano di promuovere l'occupazione regolare e di qualità, organizzare corsi di formazione, gestire fondi mutualistici, certificare contratti e garantire sicurezza sul lavoro. Questi enti agiscono anche per promuovere l'inclusione e combattere la discriminazione.
Leggi come la Legge Fornero (L. 92/2012)** e la **Legge 78/2014 assegnano loro responsabilità aggiuntive, come la gestione di fondi di solidarietà e la definizione dei piani formativi per l'apprendistato.
Anche se le leggi conferiscono compiti agli enti bilaterali, la loro istituzione è demandata alla contrattazione collettiva, che regola anche l'erogazione delle prestazioni. Questo modello è particolarmente utile in settori con alta mobilità lavorativa, dove singoli datori di lavoro potrebbero avere difficoltà a gestire autonomamente le prestazioni richieste.
Questioni sull'Obbligatorietà
L'adesione agli enti bilaterali è su base volontaria, poiché deriva dai contratti collettivi, che non hanno efficacia erga omnes. Tuttavia, i datori di lavoro che non aderiscono agli enti bilaterali devono comunque garantire ai propri dipendenti le prestazioni previste dal contratto collettivo, o attraverso l'ente bilaterale o tramite soluzioni equivalenti, come previsto dalla Circolare n. 43 del 2010 del Ministero del Lavoro.
In sintesi, pur non essendo obbligatoria l'adesione agli enti bilaterali, il datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori le prestazioni contrattuali, contribuendo al sistema bilaterale o offrendo prestazioni equivalenti.
Servizi e Rimborsi per le Imprese Aderenti a EBIN.PMI
Le imprese che aderiscono a EBIN.PMI possono accedere a numerosi servizi attraverso un sistema di rimborso spese.
Ciò significa che le prestazioni ricevute da professionisti, società o enti di fiducia saranno rimborsate fino all'importo accumulato dall'impresa tramite i versamenti effettuati a EBIN.PMI.
I servizi disponibili includono:
Formazione e Informazione:
Consulenza e Assistenza
Certificazione
Welfare
Gestione della Sicurezza
Per accedere ai rimborsi, le imprese devono rivolgersi ai Soggetti Erogatori accreditati presso EBIN.PMI, gli unici autorizzati a fornire i servizi rimborsabili.
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Consulta l'Elenco delle Prestazioni per le Imprese e il
Regolamento delle Prestazioni
sul sito
www.ebinpmi.it.
Formazione Finanziata
Enti Bilaterali
Gli enti bilaterali sono organizzazioni costituite dalle associazioni di datori di lavoro e dai sindacati, previsti da alcuni contratti collettivi, come quello del settore terziario (commercio) e dei pubblici esercizi. Sia le aziende che i lavoratori devono aderire agli enti bilaterali se il loro contratto lo prevede.
Come Verificare l'Aderenza
Dipendenti: Possono controllare la propria busta paga, dove dovrebbe essere indicata una trattenuta pari allo 0,05%.
Aziende: Possono chiedere conferma al proprio consulente del lavoro o all'associazione datoriale.
Servizi Offerti
Gli enti bilaterali offrono diversi servizi, tra cui la formazione gratuita per i lavoratori iscritti. Nei cataloghi formativi sono presenti corsi su sicurezza, informatica, comunicazione e lingue. Le aziende che aderiscono devono solo dimostrare l’iscrizione e il versamento del contributo.
Vantaggi Economici
L'adesione agli enti bilaterali è spesso più conveniente per le aziende rispetto a gestire autonomamente la formazione obbligatoria, come i corsi per RLS, RSPP, primo soccorso e antincendio. Se l'azienda non aderisce, deve comunque garantire ai lavoratori prestazioni equivalenti, versando un contributo maggiorato.
Bilateralità: Un Sistema Collaborativo
Gli enti bilaterali rappresentano una modalità di gestione condivisa tra lavoratori e datori di lavoro, che mira a promuovere la formazione e qualificazione professionale, in collaborazione con le Regioni e altri enti.
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Enti Bilaterali e Mancata Adesione nei Contratti Collettivi di Lavoro
Definizione degli Enti Bilaterali:
Gli enti bilaterali sono organizzazioni costituite dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori. Essi svolgono funzioni cruciali come la gestione di servizi mutualistici, l'assistenza sanitaria integrativa, e la promozione di una formazione continua per lavoratori e aziende. Sono creati in attuazione dei contratti collettivi di lavoro (CCNL).
Principi Generali:
1. Non obbligatorietà del CCNL:
Il datore di lavoro non è obbligato ad adottare un determinato CCNL, a meno che non sia iscritto a un'associazione datoriale che lo abbia stipulato.
2. Retribuzione Adeguata:
Anche in assenza di adesione a un CCNL, il datore di lavoro è tenuto a garantire ai propri dipendenti una retribuzione proporzionata, come previsto dall'art. 36 della Costituzione. In pratica, si prende a riferimento il CCNL di settori affini e rappresentativi per determinare la giusta retribuzione.
Funzioni degli Enti Bilaterali:
Supporto Mutualistico:
Forniscono sussidi per assistenza sanitaria, formazione, eventi particolari (malattie, disabilità) e per migliorare le condizioni lavorative.
Gestione Previdenziale:
Amministrano fondi di previdenza complementare e fondi paritetici per la formazione continua.
Promozione della Sicurezza sul Lavoro:
Gli enti bilaterali svolgono un ruolo importante nella certificazione della regolarità dei contratti e nella promozione della salute e sicurezza sul lavoro.
Adesione agli Enti Bilaterali:
L'adesione agli enti bilaterali non è obbligatoria per un imprenditore non iscritto ad alcuna associazione datoriale. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunque garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle fornite dagli enti bilaterali, anche attraverso forme alternative di tutela.
Adesione Volontaria:
Un datore di lavoro non iscritto a un'associazione datoriale può decidere di aderire a un ente bilaterale diverso da quello previsto dal CCNL di riferimento, se l'ente lo permette.
Circolari del Ministero del Lavoro:
Circolare 4/2004:
L'adesione agli enti bilaterali non è vincolante per accedere a benefici fiscali relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali, poiché questi riguardano solo la parte economica e normativa dei contratti collettivi, non quella obbligatoria.
Circolare 30/2005:
L'iscrizione agli enti bilaterali non è necessaria per stipulare contratti di apprendistato, tranne nei casi in cui tale obbligo sia previsto da una legge regionale.
Circolare 43/2010:
L'iscrizione a un ente bilaterale, quando prevista dal CCNL, rappresenta solo una modalità per adempiere agli obblighi contrattuali del datore di lavoro. Se non aderisce, il datore deve comunque garantire prestazioni equivalenti.
Un imprenditore non iscritto a un'associazione datoriale non è obbligato a rispettare la parte obbligatoria di un CCNL o a istituire un ente bilaterale.
Tuttavia, deve sempre assicurare un trattamento economico adeguato ai dipendenti, come previsto dall'art. 36 della Costituzione, e può scegliere di aderire a un ente bilaterale diverso da quello istituito dal CCNL di riferimento.
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